Norme in materia di aree protette e sistema regionaledella biodiversità
Legge Regionale 15 maggio 2023, n. 22
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità
Principi Generali e Finalità
La Regione Calabria garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche che compongono un bene primario costituzionalmente garantito. La legge persegue la gestione sostenibile delle risorse ambientali, la conservazione delle specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici.+1
Le finalità principali includono:
- L’istituzione e la gestione delle aree protette per garantire la conservazione delle aree di rilevanza naturalistica e il recupero di quelle degradate.
- L’applicazione di modelli di gestione idonei a realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche, salvaguardando le attività agricole tradizionali, biologiche e agrituristiche.+1
- La promozione del turismo naturalistico e delle attività di educazione alla sostenibilità.+1
Il Sistema Regionale delle Aree Protette
Il sistema regionale è costituito dall’insieme dei territori con rilevante valore naturalistico, paesaggistico e ambientale. Esso si compone di:
- Parchi regionali: Sistemi territoriali che necessitano di una gestione unitaria per la conservazione degli habitat, lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili e la valorizzazione paesaggistica.+1
- Riserve naturali regionali: Territori organizzati per garantire la conservazione di particolari specie di flora o fauna, ecosistemi o emergenze geologiche.
- Rete regionale della biodiversità: Insieme delle aree funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico, inclusi i siti della rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) e le zone umide di importanza internazionale.+1
Governance e Strumenti di Gestione dei Parchi
La gestione dei parchi è affidata a un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Gli strumenti fondamentali per la gestione sono:
- Piano integrato per il parco: Sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Suddivide il territorio in zone e disciplina vincoli, salvaguardie e interventi per lo sviluppo economico e sociale.+3
- Regolamento del parco: Disciplina l’esercizio delle attività consentite nell’area protetta.
- Nulla Osta: Il rilascio di autorizzazioni o concessioni per la realizzazione di interventi, impianti e opere all’interno del parco è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco, che ne verifica la conformità alla legge e agli atti di programmazione. Il nulla osta deve essere rilasciato entro quarantacinque giorni dall’istanza.+1
Disciplina delle Riserve Naturali Regionali
La gestione delle riserve naturali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata, o tramite convenzioni con associazioni ambientaliste riconosciute. Nelle riserve naturali regionali vigono specifici divieti:+1
- Divieto di attività venatoria.
- Divieto di apertura di cave, miniere e impianti di smaltimento rifiuti.
- Divieto di esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quelle indispensabili alle finalità della riserva.
Rete Natura 2000 e Valutazione di Incidenza
La legge disciplina la tutela dei siti della rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale). Qualsiasi piano, programma, intervento o progetto che possa avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, anche se ubicato all’esterno degli stessi, deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza (VINCA). La valutazione serve a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.+4
Riconoscimento dei Geositi
La Regione individua i geositi di interesse regionale: forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico. La loro conservazione è strategica per tutelare la geodiversità e le testimonianze dell’evoluzione della Terra.+1
Sanzioni Amministrative
Per garantire il rispetto delle norme, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie:
- Violazione delle misure di salvaguardia dei parchi o riserve: da 600,00 euro a 6.000,00 euro.
- Violazione della disciplina delle aree contigue: da 300,00 euro a 3.000,00 euro.
- Violazione dei divieti relativi alle misure di conservazione (Natura 2000): da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
- Realizzazione di opere senza Valutazione di Incidenza o in difformità da essa: da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.+1
Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale
La legge promuove la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia ambientale attraverso il servizio volontario di vigilanza. I cittadini possono conseguire la qualifica di Guardia ecologica volontaria previo superamento di un esame di abilitazione. Le Guardie ecologiche volontarie svolgono funzioni di prevenzione, vigilanza, accertamento degli illeciti amministrativi ed educazione ambientale

