La Riserva

Riserva Naturale Foce Del Fiume Mesima

ISTITUZIONE

Dal sogno 
della riserva alla realtà

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Work in progress

Stiamo ancora lavorando alla costruzione del sito.


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Art. 1
(Istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze costituzionali e della normativa nazionale in materia e in particolare della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell’articolo 2, lettera r), dello Statuto regionale e della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce, nel territorio della Provincia di Vibo Valentia e della Città metropolitana di Reggio Calabria, lungo il corso del fiume Mesima verso la sua foce nel Mar Tirreno, la Riserva naturale Foce del fiume Mesima, ente con personalità di diritto pubblico.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale.
2. Le finalità della Riserva sono le seguenti:
a) la conservazione e la riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area e, in particolare, le specie e gli habitat di interesse europeo ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
b) la fruibilità dell’ambiente favorendo attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e culturale, di birdwatching, di ricerca scientifica nel rispetto delle caratteristiche delle biocenosi presenti;
c) la salvaguardia dell’ambiente fluviale finalizzato al recupero urbanistico, sociale, culturale dell’intera area urbana che comprende i comuni di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno;
d) la riduzione dell’impatto degli scarichi inquinanti nel fiume Mesima attraverso interventi di rinaturazione;
e) la promozione e incentivazione dell’attività di vigilanza e monitoraggio degli scarichi.

Art. 3
(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all’articolo 2 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:
a) progetti di ricerca scientifica dedicati allo studio della biodiversità e al monitoraggio di specie e gruppi di specie identificate come parametri per controllare l’evolversi dell’ambiente e delle comunità viventi;
b) interventi e azioni di recupero e di salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico;
c) accoglienza dei visitatori, facilitando anche l’accessibilità ai diversamente abili;
d) realizzazione di programmi di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico e organizzazione di visite guidate;
e) iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell’energia, anche attraverso l’utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
f) sviluppo dell’agricoltura biologica, attraverso il sostegno e l’incentivazione di progetti, servizi e di tutte le altre attività connesse alla stessa, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4
(Confini della Riserva naturale)

1. La Riserva naturale Foce del fiume Mesima comprende le aree per come delimitate dall’allegata planimetria, ricadenti nei comuni di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno e un’area di rispetto di 300 metri dai confini dell’area stessa.

Art. 5
(Piano d’assetto naturalistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Ente di gestione, in collaborazione con il competente Settore parchi e aree protette della Regione Calabria, elabora il Piano di assetto naturalistico, secondo le modalità di cui all’articolo 27 della l.r. 10/2003, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell’ambito di un uso sostenibile delle risorse.
2. Il Piano d’assetto naturalistico della Riserva naturale Foce del fiume Mesima prevede la zonizzazione della riserva in:
a) zona di riserva integrale, nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) zona di riserva orientata, nella quale è possibile attuare misure di riqualificazione ambientale;
c) zona di fruizione, nella quale possono essere realizzate tutte quelle strutture idonee ad accogliere i visitatori.
3. Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato nel rispetto della procedura di cui all’articolo 27 della l.r. 10/2003.
4. Si applicano in ogni caso i divieti di cui alla l.r. 10/2003.

Art. 6
(Gestione della Riserva naturale)

1. La gestione della Riserva naturale è demandata all’Organizzazione Aggregata “WWF Provincia di Vibo Valentia” appartenente alla rete del “WWF Italia Onlus”, associazione non avente scopo di lucro, riconosciuta a livello nazionale, dotata della necessaria competenza e specializzazione in materia, ai sensi degli articoli 6, comma 10, e 26 della l.r. 10/2003.
2. La sede legale e operativa dell’Ente di gestione della Riserva naturale viene individuata secondo l’articolo 8 della l.r. 10/2003.
3. L’Ente di gestione garantisce la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della Riserva ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 394/1991.

Art. 7
(Regolamento della Riserva)

1. Il regolamento della Riserva è redatto dall’Ente di gestione dell’area protetta contestualmente al Piano di assetto naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 10/2003, e disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva naturale, le attività disciplinate dall’organo gestore, le attività, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il diritto all’uso del nome e dell’emblema della Riserva nonché i divieti e le sanzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. Le modifiche del regolamento sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 1.
3. Il regolamento è pubblicato sul BURC e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

Art. 8
(Programma triennale per la valorizzazione della Riserva naturale)

1. L’Ente di gestione adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, previo parere non vincolante delle Amministrazioni comunali di Nicotera, San Ferdinando e Rosarno da trasmettere entro sessanta giorni dalla richiesta, un Programma che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nonché le procedure di verifica e controllo dei risultati della gestione della Riserva del fiume Mesima.
2. Il Programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

Art.9
(Programma annuale degli interventi)

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano di cui all’articolo 5 e del Programma triennale di cui all’articolo 8, entro il mese di ottobre di ogni anno, l’Ente di gestione della Riserva naturale predispone e adotta un Programma degli interventi in attuazione del Piano di cui all’articolo 5 contenente le misure programmate e necessarie da realizzare sulla Riserva nell’anno successivo corredato dalla corrispondente previsione di spesa.
2. Sulla base del Programma di cui al comma 1, la Regione Calabria sostiene con un contributo annuale, da determinarsi in sede di approvazione della legge di stabilità regionale, le spese di funzionamento della Riserva naturale regionale.

Art. 10
(Attività di controllo e potere sostitutivo)

1. L’attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Riserva naturale viene esercitata secondo le modalità previste dall’articolo 36 della l.r. 10/2003.
2. A tal fine, l’Ente di gestione trasmette annualmente, entro il mese di marzo, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 32, comma 3, della l.r. 10/2003, la relazione descrittiva:
a) dello stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
b) dei motivi eventuali del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei Programmi di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) della rendicontazione dell’attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell’Ente di gestione nella predisposizione del Piano di cui all’articolo 5 e delle attività e degli interventi previsti nel programma di cui all’articolo 9, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 10/2003.

Art. 11
(Tabellazione)

1. I confini dell’area protetta e delle aree classificate a riserva naturale integrale, a riserva naturale guidata e a riserva naturale speciale, entro sei mesi dall’istituzione delle stesse, sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell’area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la seguente indicazione: “Regione Calabria – Riserva naturale regionale”.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi previsti annualmente ai sensi dell’articolo 9 della presente legge, unicamente attraverso l’erogazione di un contributo annuale a favore dell’Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. A decorrere dall’anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell’Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art.13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.